Permesso di soggiorno
Informazioni utili sui permessi di lavoro e di soggiorno per lavoratori e apprendisti.
Il sistema giuridico austriaco prevede i seguenti titoli di soggiorno:
Attività lavorativa
Permesso di soggiorno
- Permesso di soggiorno per "lavoratore-chiave" (fino a 18 mesi in caso di prima concessione; prevede accesso al mercato del lavoro come "forza lavoro chiave")
- Permesso di soggiorno illimitato (prevede libero accesso al mercato del lavoro)
- Permesso di soggiorno limitato (per es. in caso di ricongiungimento familiare; autorizzaza lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma; attività lavorativa subordinata solo con documento integrativo dell'AMS-Arbeitmarktservice Österreich)
"Carta di soggiorno permanente – CE“
- dopo 5 anni di permanenza continuativa
- prevede libero accesso al mercato del lavoro
Permesso di soggiorno
- Manodopera soggetta a rotazione (richiesto documento dell'AMS: certificato di assicurazione o permesso di lavoro come manodopera soggetta a rotazione)
- Delegati d'impresa (richiesto documento dell'AMS: certificato di assicurazione o permesso di lavoro come delegato d'impresa; impiego di durata superiore a 6 mesi)
- Lavoratori autonomi (nel caso in cui la persona straniera sia obbligata per contratto a svolgere una determinata attività della durata superiore a 6 mesi; può essere richiesto l'intervento dell'AMS)
- Artisti (autonomi o subordinati; l'attività lavorativa deve consistere principalmente in un'attività artistica ed essere sufficiente al mantenimento; non è ammessa dichiarazione di responsabilità; in caso di attività lavorativa subordinata: richiesto documento dell'AMS: certificato di assicurazione o permesso di lavoro come artista)
- Casi speciali di attività subordinate (se l'attività non è contemplata dalla Legge sull'occupazione degli stranieri (AuslBG). Richiesta documentazione delle condizioni eccezionali)
- Ricercatori (previa presentazione di un certificato di ammissione presso un centro di ricerca autorizzato)
Formazione professionale
Gli studenti o scolari con regolare permesso di soggiorno sono autorizzati a svolgere un'attività lavorativa autonoma o subordinata, oltre a quella universitaria o scolastica. Lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata è permesso previa presentazione di un documento rilasciato dall'Arbeitsmarktservice Österreich - AMS (Servizio Mercato del Lavoro dell'Austria). In linea di principio, tale impiego non deve compromettere il regolare svolgimento dell'attività universitaria o scolastica che costituisce l'obiettivo principale del soggiorno.
Permesso di soggiorno per studenti
- per corsi di studio ordinari e straordinari presso università, scuole tecniche superiori e università private parificate
- per corsi di studio universitari non incentrati esclusivamente sull'apprendimento di una lingua
- è ammessa dichiarazione di responsabilità
- in caso di proroga: richiesta attestazione di rendimento.
Permesso di soggiorno per scolari
- per scolari ordinari di una scuola pubblica
- per scolari ordinari di una scuola privata parificata
- per scolari di un istituto scolastico certificato dal Ministero federale degli Interni (BM.I)
- per scolari di un istituto parificato
- è ammessa dichiarazione di responsabilità
- in caso di proroga: richiesta attestazione di rendimento scolastico.
Permesso di soggiorno per dipendenti dei Servizi Sociali
- durata di validità massima di 1 anno (senza possibilità di proroga)
- quando il servizio sociale non sia soggetto alla Legge sull'occupazione degli stranieri e venga effettuato in seno ad un'organizzazione indipendente e di pubblica utilità che non persegua fini di lucro
- la prestazione del servizio non persegue fini di lucro
- dichiarazione obbligatoria di responsabilità dell'organizzazione presso la quale il dipendente svolge la propria attività.
Per informazioni più dettagliate su residenza e soggiorno in Austria consultare il sito delMinistero federale degli Interni.