Nel presentare un'offerta ad un acquirente austriaco è necessario precisare le seguenti informazioni:
L'offerta dovrebbe essere redatta in tedesco o in inglese.
Il prezzo può essere indicato sia in EUR che in USD. Spesso vengono fatte offerte di merce DDP (Delivery Duty Paid), DDU (Delivery Duty Unpaid) e CIF (Cost Insurance Freight). Si consiglia di applicare gli INCOTERMS.
Ad ordinazione avvenuta le aziende austriache aspettano una conferma dell'ordine dal fornitore. In caso di cambiamento delle condizioni indicate nell'ordinazione, il fornitore dovrà darne espressa comunicazione.
La forma e il contenuto dei contratti stipulati con un acquirente austriaco possono essere definiti in modo flessibile. Restrizioni relative al contenuto sono contemplate soprattutto a tutela del consumatore.
I contratti possono essere stipulati in forma scritta e verbale, essenziale è la dichiarazione di volontà. Nella fase di stipula si consiglia tuttavia la forma scritta.
Il passaggio di proprietà in una compravendita non avviene più al momento della firma del contratto bensì con la consegna della merce all'acquirente o, per esempio, al corriere. Per disciplinare le modalità di consegna si consiglia di applicare gliIncoterms