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Condizioni 

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Condizioni che garantiscono il regolare svolgimento degli affari: riportiamo di seguito le più abituali forme di contratto, la politica dei prezzi e le condizioni di pagamento vigenti in Austria.
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Nel presentare un'offerta ad un acquirente austriaco è necessario precisare le seguenti informazioni: 

  • descrizione dettagliata della merce
  • prezzo comprensivo di sconto in EUR o USD
  • modalità di consegna conformemente agli Incoterms
  • opuscoli pubblicitari illustrati
  • campioni (nel caso di beni di consumo)
  • termine di consegna
  • quantità massima della fornitura
  • periodo di validità dell'offerta


L'offerta dovrebbe essere redatta in tedesco o in inglese.  

Il prezzo può essere indicato sia in EUR che in USD. Spesso vengono fatte offerte di merce DDP (Delivery Duty Paid), DDU (Delivery Duty Unpaid) e CIF (Cost Insurance Freight). Si consiglia di applicare gli INCOTERMS.

Conferma

Ad ordinazione avvenuta le aziende austriache aspettano una conferma dell'ordine dal fornitore. In caso di cambiamento delle condizioni indicate nell'ordinazione, il fornitore dovrà darne espressa comunicazione.

Contratto

La forma e il contenuto dei contratti stipulati con un acquirente austriaco possono essere definiti in modo flessibile. Restrizioni relative al contenuto sono contemplate soprattutto a tutela del consumatore.

Forma contrattuale

I contratti possono essere stipulati in forma scritta e verbale, essenziale è la dichiarazione di volontà. Nella fase di stipula si consiglia tuttavia la forma scritta.

Passaggio di proprietà e modalità di consegna

Il passaggio di proprietà in una compravendita non avviene più al momento della firma del contratto bensì con la consegna della merce all'acquirente o, per esempio, al corriere. Per disciplinare le modalità di consegna si consiglia di applicare gli Incoterms

I pagamenti avvengono nel normale ambito delle libere regolamentazioni di cambio tramite le poste o le banche. Non vi sono restrizioni. Di norma le scadenze vengono concordate singolarmente in base al settore.

A titolo indicativo riportiamo di seguito alcuni termini di pagamento:

  • entro dieci giorni dalla data di emissione della fattura con sconto
  • entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura al netto

Il fornitore richiede spesso una conferma dell'ordine, in molti casi con patto di riservato dominio. Ciò significa che la merce resta di proprietà del venditore fino a pagamento completo.

A sua tutela, l'acquirente ha a disposizione svariati strumenti per la garanzia dei crediti. Il patto di riservato dominio è molto diffuso e garantisce la rivendicazione del credito da parte del venditore nei confronti dell'acquirente. 

Riservato dominio

Il venditore resta in possesso della merce fino a pagamento completo. Il patto di riservato dominio può essere concordato in forma verbale, tuttavia si consiglia vivamente di metterlo per iscritto. In caso di fallimento dell'acquirente, il venditore ha il diritto di ricevere indietro la merce assicurata.

Ulteriori modalità di garanzia dei crediti

Ulteriori forme giuridiche di garanzia dei crediti in uso:

  • deposito cauzionale
  • lettera di assunzione responsabilità
  • fideiussione bancaria
  • cessione di diritti legali
  • ipoteche.

Gli Incoterms sono clausole di consegna standardizzate atte ad agevolare l'acquisto e il trasporto di merci a livello mondiale. Vengono emessi, pubblicati e aggiornati dalla International Chamber of Commerce (ICC) con sede a Parigi.

Nel rapporto venditore-acquirente, gli Incoterms stabiliscono chi organizza il trasporto, chi si fa carico delle spese e chi si assume la responsabilità in caso di inconvenienti durante il trasporto. Previo accordo, gli Incoterms diventano parte integrante del complesso contratto di esportazione o di importazione e devono quindi essere compatibili con tutte le altre clausole giuridiche del contratto.

Gli Incoterms semplificano notevolmente il commercio internazionale e forniscono un "linguaggio comune" a persone provenienti da paesi diversi. Alcuni dei più noti Incoterms: EXW (Ex Works), CIF (Cost Insurance and Freight) o, per esempio, DDU (Delivered Duty Unpaid). La più recente versione degli Incoterms risale al 2020.

Per maggiori informazioni sugli Incoterms consultare la Hompage della ICC o la versione in inglese sul sito www.iccwbo.org

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